Scende al 60 % la capienza massima per i trasporti pubblici e si riduce al 50% la presenza in aula degli studenti delle scuole superiori (terze, quarte e quinte) sostituita dalla didattica a distanza; si ferma la movida fuori da bar e ristoranti e si vieta l’alcol nei parchi e nelle aree verdi; vengono confermate e rafforzate le regole anti-assembramento e anti-contagio per i centri commerciali (una persona ogni 10 metri quadrati), e le palestre; le sale gioco e le sale bingo aprono alle 8 e chiudono alle 21. Sono questi i punti chiave dell’ordinanza firmata oggi dalla presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e in vigore dalle ore 00:00 del 23 ottobre 2020 (ad eccezione della didattica a distanza che sarà in vigore dalle ore 00:00 del 24 ottobre 2020 e delle disposizione sul TPL che saranno in vigore quattro giorni dopo l’adeguamento degli istituti scolastici alla DAD, quindi almeno da lunedì). “Il numero dei positivi al Covid sta crescendo in modo consistente anche nella nostra regione con una forte percentuale di asintomatici – ha spiegato il governatore nel corso di una conferenza stampa insieme alla giunta – ed è quindi opportuno mettere in campo tutte quelle azioni di prevenzione che possono rallentare l’andamento epidemiologico. Vogliamo assolutamente scongiurare il lockdown per la tutela della salute dei cittadini, per la tenuta del sistema sanitario e perché consapevoli degli effetti devastanti che ricadrebbero sulle attività economiche. L’ordinanza ha proprio questo scopo: prevenire i contagi senza danneggiare le attività. La giunta si è data tre settimane di tempo. In questo arco temporale vedremo se riusciremo a contenere la curva epidemiologica con le azioni messe in campo e nel frattempo riorganizzeremo il trasporto pubblico scolastico per consentire poi ai nostri ragazzi, appena la situazione migliorerà, di tornare a scuola in presenza ogni giorno”. Acquaroli in conclusione ha fatto un appello a tutti i marchigiani: “L’autodisciplina di ognuno di noi è essenziale – ha detto – Il rispetto delle norme di distanziamento, di sanificazione e di igiene personale, l’utilizzo delle mascherine sono fondamentali e per questo si raccomanda a tutti la massima attenzione”. SINTESI ORDINANZA: Art 1- Misure per il potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, per una quota non inferiore al 50% la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza con l’esclusione delle classi prime e seconde di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione. Rimane fermo per gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni con disabilità, gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata. La disposizione deve necessariamente essere attuata entro le ore 00:00 del 24 ottobre 2020. Articolo 2 – Misure per attività economiche Nella Regione Marche continua ad essere consentita l’apertura al pubblico in tutti i giorni della settimana, dei centri commerciali, e similari come Grande distribuzione, Open mall, Outlet e di tutti gli esercizi commerciali, artigianali , servizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale. Ogni centro commerciale dovrà regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq. Prima il rapporto era di 1 a 8 mq. E’ fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni del centro commerciale al di fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione. Articolo 3 – Misure anti-movida Ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19 e per evitare assembramenti di persone: è vietato il consumo sul posto nell’arco della intera giornata nelle adiacenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali bar, ristoranti, enoteche, pizzerie, trattorie, gelaterie, rosticcerie, chioschi, paninerie, piadinerie, automezzi e banchi attrezzati alla somministrazione, circoli ed associazioni private, distributori automatici di alimenti e bevande e di somministrazione, ecc) quando questo provoca assembramento; è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico e nei mercati. Articolo 4 – Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio contagio Le attività di sale bingo e sale giochi sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00 nel rispetto delle Linee guida approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 203 del 15 giugno 2020. Articolo 5- Trasporto pubblico locale automobilistico regionale Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, nonché sui servizi sostitutivi ferroviari mediante autobus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 60% dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. E’ fatta salva la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti consentiti dalla carta di circolazione per gli autobus per cui non sono dalla stessa ammessi posti in piedi. Ogni variazione sull’organizzazione delle entrate e delle uscite da scuola, inerente orari e quantità di studenti che abbia effetti sulla domanda potenziale di mobilità, andrà preventivamente comunicata ai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale. Le disposizioni di questo articolo decorrono dalla mezzanotte del quarto giorno successivo alla comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’avvenuta applicazione delle disposizioni sulla didattica digitale integrata di cui alla presente ordinanza. Art. 6 – Altri servizi di trasporto passeggeri e trasporto privato Per i servizi di trasporto non di linea e gli altri servizi di trasporto passeggeri, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli, solitamente destinati a taxi o NCC con max. 9 posti, e per il trasporto privato, trovano applicazione le disposizioni espressamente individuate dai provvedimenti statali. Art. 7 Attività sportive L’attività svolta presso le palestre è consentita nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e nel rispetto delle Linee Guida settoriali.

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